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E’
prevista per domani la firma della nuova convenzione. Stanno comparendo sugli
organi di stampa numerose notizie non rispondenti al vero in quanto scaturiscono
da bozze non definitive. Vi inviamo comunque un riassunto delle principali novità
contenute nel testo. Il testo definitivo sarà disponibile nei prossimi giorni.
Chi fosse interessato ad averlo può richiederlo tramite INFOFIMMG inviando una
mail a ancona@fimmg.org
specificando nell’object CONVENZIONE
2OOO.
Sono inoltre allegate utili notizie per la gestione del Decreto sulle patologie
croniche. A
presto. IL RIASSUNTO DEI PUNTI SALIENTI DELL'ACCORDO IN ATTESA DELLA STESURA FINALE -
Maggiore snellezza
nelle norme e maggior facilità di applicazione; deburocratizzazione
dei rapporti con la Asl (p.e. abolizione dei "tempi morti" nella
costituzione dei Comitati previsti; i Comitati consultivi regionali diventano
tavoli di concertazione e trattativa); PLURIPRESCRIZIONE DEI FARMACI
La
pluriprescrizione è regolamentata da: 1)
1)
decreto legge 30.05.1994, n. 325
convertito in legge 19.07.1994, n. 467; 2)
2)
legge 23.12.1994, n. 724; 3)
3)
decreto legislativo 20.04.1998,
n. 124. La
legge 467/94 all’articolo 1 cita: “per
tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di
trapianto d’organo il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia
cardine di riconosciuta validità scientifica può essere elevato fino a coprire
un periodo di terapia relativo a tre mesi”. La
legge 724/94 all’articolo 9 cita: “1.
La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a
carico del SSN è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta fatta
eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per le quali la
prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. Per i
farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del D.M. Sanità 10.02.1991 e
successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle
forme morbose cui agli stessi articoli (articoli abrogati dal D.lgs. 124/98) e
per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite
cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi.” Il
D.lgs. 124/98 all’articolo 3, comma 9 cita: “…
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 (D.M.
Sanità 28/05/1999, n. 329) il limite massimo di prescrivibilità di sei pezzi
di cui all’articolo 9 della legge 724/94 si applica ai farmaci destinati al
trattamento delle patologie indicate nello stesso regolamento”. Riepilogando: il
numero massimo di sei pezzi per ricetta e per un periodo di terapia relativo a
tre mesi, è previsto: 1.
prodotti a base di
antibiotici in confezione monodose; 2.
medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi; 3.
farmaci destinati al
trattamento delle patologie indicate nel D.M. Sanità 28/05/1999, n. 329 a
favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui allo stesso decreto; 4.
farmaci a base di
interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica. FIRMATO UN ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO SULLE PATOLOGIE
ROMA
:30/1/2000: Firmato un accordo tra la Fimmg , la Direzione generale del
Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità e con l'Assessore
Iles Braghetto in veste di Coordinatore Interregionale dell' area sanità e
servizi sociali , seduti ad un tavolo unico nazionale con il Ministero, le
Regioni e I medici di famiglia per discutere un problema di gestione concreta
dell'assistenza nel momento della formulazione degli indirizzi applicativi in
merito al decreto sulle patologie sono stati concordati alcuni punti per cercare
di sburocratizzare al massimo l'applicazione di tale incombenza E' in
preparazione comunque una circolare dettagliata sul Decreto per anticipare
alcune soluzioni che poi saranno precisate nel decreto Ministeriale ecco i
principali punti focalizzati: Un
attestato di esenzione , uguale In tutta Italia e contenente oltre ai dati
identificativi dell'assistito ed il codice della patologia, l'elenco delle
prestazioni che possono essere esentate dal pagamento del ticket. Ridurre
il compito del medico alla semplice apposizione del codice a tre cifre
nella casella di esenzione Stabilire
un'unica tabella di codifica che comprenda tutti i tipi di esenzione esistenti;
anche per le esenzioni per invalidità o altro. Attivare
un gruppo di lavoro per sperimentare in tempi brevi nuove modalità
esemplificative nella prescrizione di prestazioni esenti e non esenti In
attesa che le sperimentazioni abbiano verificato la praticabilità delle
semplificazioni burocratiche i medici continueranno a riportare le tre cifre
dell'esenzione sulla ricetta, anche per i farmaci in multiprescrizione. Di
promuovere la collaborazione dei medici nell'informare quale sia la
documentazione che il paziente deve mostrare all'ASL per ottenere l'esenzione,
specialmente se già riporta la diagnosi della patologia. Di
favorire, per alcune patologie di grande diffusione, (in particolare per la
malattia ipertensiva) una certificazione del medico di famiglia dei criteri
diagnostici necessari alla formulazione della diagnosi "amministrativa PLURIPRESCRIZIONE A
tal proposito chiariamo che con questo Decreto è riconosciuta ampia
discrezionalità al medico di famiglia nel definire i farmaci prescrivibili
in multiprescrizione, rispettando criteri professionali di "efficacia ed
appropriatezza", in relazione alla patologia di cui il paziente possiede l'
attestato di esenzione. Possono essere ammessi alla pluriprescrizione
(massimo 6 pezzi per ricetta) sia i farmaci di fascia A che quelli di
fascia B.
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