E’ prevista per domani la firma della nuova convenzione. Stanno comparendo sugli organi di stampa numerose notizie non rispondenti al vero in quanto scaturiscono da bozze non definitive. Vi inviamo comunque un riassunto delle principali novità contenute nel testo. Il testo definitivo sarà disponibile nei prossimi giorni. Chi fosse interessato ad averlo può richiederlo tramite INFOFIMMG inviando una mail a ancona@fimmg.org specificando nell’object CONVENZIONE 2OOO. Sono inoltre allegate utili notizie per la gestione del Decreto sulle patologie croniche.

A presto.

 

 

IL RIASSUNTO DEI PUNTI SALIENTI DELL'ACCORDO IN ATTESA DELLA STESURA FINALE

-         Maggiore snellezza nelle norme e maggior facilità di applicazione; deburocratizzazione dei rapporti con la Asl (p.e. abolizione dei "tempi morti" nella costituzione dei Comitati previsti; i Comitati consultivi regionali diventano tavoli di concertazione e trattativa);

- Assistenza. Grande importanza viene data alle diverse fasce d'età; il medico di famiglia è incentivato (vedi anche il Trattamento economico) ad affrontare maggiori carichi di lavoro per anziani ultrasettantacinquenni e bambini tra 6 e 14 anni;

- Organizzazione. È prevista la partecipazione del medico di famiglia nella programmazione e gestione dell'assistenza territoriale nel distretto(in coerenza con la legge 229); sono previsti anche investimenti nella migliore organizzazione del lavoro, sia per le forme associative sia per l'attività dello studio (sistemi informatici e personale);

- Libera professione. Viene confermata la possibilità per il medico di esercitare la libera professione, fermo restando il divieto di erogare a pagamento ai propri assistiti prestazioni già previste dalla Convenzione; viene introdotta una franchigia fino a 5 ore di libera professione "strutturata", limite fino al quale non sono previste limitazioni di massimale; nessuna limitazione per le prestazioni occasionali;

Forme associative. Sono riconosciute e vengono previste incentivazioni (vedi il Trattamento economico) maggiormente significative rispetto al passato per la Medicina in associazione (coordinamento tra i diversi studi medici), la Medicina in rete (oltre al coordinamento, deve essere presente una rete telematica di collegamento) e la Medicina di gruppo (oltre ai due requisiti precedenti, deve esserci un'unica sede dei medici);

Accesso. Viene ribadito il valore dell'attestato di formazione specifica in Medicina generale ai fini dell'accesso alla Convenzione, con un significativo aumento della relativa riserva d'assegnazione;

Continuità assistenziale ed emergenza. La Guardia medica, oltre che nelle ore notturne (dalle 20,00 alle 08,00), sarà attivata dalle 10,00 del giorno prefestivo (compreso quindi anche il sabato) fino alle 08,00 del giorno post-festivo. L'incarico di GM fino a 24 ore sarà compatibile con un carico non superiore a 500 assistiti e fino a 12 ore con un carico di assistiti compreso tra 500 e 650. Ai medici dell'emergenza è riconosciuto un riposo annuale retribuito.

Pediatria. Rimane la possibilità di optare liberamente tra medico di famiglia e pediatra per i minori compresi tra 6 e 14 anni (vedi anche Trattamento economico);

Massimale. Resta a 1.500 assistiti. Per il ristretto numero di medici che ha ancora una deroga fino a 1.800 è previsto un rientro graduale fino a 1.575 con il blocco delle nuove scelte; per questi ultimi è previsto un indennizzo per il mancato guadagno di 32.000 lire l'anno per ogni scelta "persa" (non ricusata) per quattro anni;

Trattamento economico e struttura del compenso. Il compenso è costituito da una quota fissa e una quota variabile; la prima viene aumentata del 10 per cento (per l'assistenza primaria), nell'ambito del quale per ciascun assistito ultrasettantacinquenne vengono riconosciute 30.000 lire in più l' anno; è inoltre previsto che i medici di famiglia ricevano una maggior compenso per i bambini tra 6 e 14 anni che provengano dal pediatra (35.000
lire l'anno per bambino).La quota variabile è correlata al raggiungimento di obiettivi di salute e di razionalizzazione. Sono poi previsti incentivi per il miglioramento dell' attività assistenziale: 150.000 lire al mese per la cosiddetta "indennità informatica", 6.000 lire l'anno per assistito per il personale infermieristico e 5.000 lire (sempre l'anno per assistito) per la segreteria (questi ultimi due con alcune limitazioni);

Rappresentatività sindacale. Sono stati introdotti limiti per assicurare che chi tratta sia davvero rappresentativo in maniera "armonica" ai diversi livelli: il 5% dei medici sindacalizzati è la soglia minima di
rappresentatività per partecipare alle trattative nazionali; alle trattative regionali possono partecipare (e firmare accordi) le organizzazioni delle quali è accertata la rappresentatività nazionale e quella regionale; agli accordi aziendali possono partecipare le organizzazioni che, pur non essendo rappresentative a livello regionale, lo sono a livello nazionale e aziendale.

 

PLURIPRESCRIZIONE DEI FARMACI


Dott. Pasquale Riggio – Centro Studi Fimmg-Roma
Aggiornamento al 01/02/2000

 

 

 

La pluriprescrizione è regolamentata da:

 

1)    1)       decreto legge 30.05.1994, n. 325 convertito in legge 19.07.1994, n. 467;

2)    2)       legge 23.12.1994, n. 724;

3)    3)       decreto legislativo 20.04.1998, n. 124.

 

La legge 467/94 all’articolo 1 cita:

 

“per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianto d’organo il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi”.

 

La legge 724/94 all’articolo 9 cita:

 

“1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del SSN è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. Per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del D.M. Sanità 10.02.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose cui agli stessi articoli (articoli abrogati dal D.lgs. 124/98) e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi.”

 

Il D.lgs. 124/98 all’articolo 3, comma 9 cita:

 

“… dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 (D.M. Sanità 28/05/1999, n. 329) il limite massimo di prescrivibilità di sei pezzi di cui all’articolo 9 della legge 724/94 si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate nello stesso regolamento”.

 

Riepilogando:

 

il numero massimo di sei pezzi per ricetta e per un periodo di terapia relativo a tre mesi, è previsto:

1.    prodotti a base di antibiotici in confezione monodose;

2.    medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;

3.    farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate nel D.M. Sanità 28/05/1999, n. 329 a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui allo stesso decreto;

4.    farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica.

 

 

FIRMATO UN ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO SULLE PATOLOGIE

 

ROMA :30/1/2000: Firmato un accordo tra la Fimmg , la Direzione generale  del Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità e con l'Assessore Iles Braghetto in veste di Coordinatore Interregionale dell' area sanità e servizi sociali , seduti ad un tavolo unico nazionale con  il Ministero, le Regioni e I medici di famiglia per discutere un problema di gestione concreta dell'assistenza nel momento della formulazione degli indirizzi applicativi in merito al decreto sulle patologie sono stati concordati alcuni punti per cercare di sburocratizzare al massimo l'applicazione di tale incombenza E' in preparazione comunque una circolare dettagliata sul Decreto per anticipare alcune soluzioni che poi saranno precisate nel decreto Ministeriale ecco i principali punti focalizzati:

Un attestato di esenzione , uguale In tutta Italia e contenente  oltre ai dati identificativi dell'assistito ed il codice della patologia, l'elenco delle prestazioni che possono essere esentate dal pagamento del ticket.

Ridurre il  compito del medico alla semplice apposizione del codice a tre cifre nella casella di esenzione 

Stabilire  un'unica tabella di codifica che comprenda tutti i tipi di esenzione esistenti; anche per le esenzioni per invalidità o altro.

Attivare un gruppo di lavoro per sperimentare in tempi brevi  nuove modalità esemplificative nella prescrizione di prestazioni esenti e non esenti

In attesa che le sperimentazioni abbiano verificato la praticabilità delle semplificazioni burocratiche i medici continueranno a riportare le tre cifre dell'esenzione sulla ricetta, anche per i farmaci in multiprescrizione.

Di promuovere la collaborazione dei medici nell'informare quale sia  la documentazione che il paziente deve mostrare all'ASL per ottenere l'esenzione, specialmente se già riporta la diagnosi della patologia.
( Incombenza non obbligatoria)

Di favorire, per alcune patologie di grande diffusione, (in particolare per la malattia ipertensiva) una certificazione del medico di famiglia dei criteri diagnostici necessari alla formulazione della diagnosi "amministrativa
(Incombenza non obbligatoria)

 

PLURIPRESCRIZIONE

A tal proposito chiariamo che con questo Decreto è riconosciuta ampia discrezionalità al medico di famiglia nel definire i farmaci prescrivibili in multiprescrizione, rispettando criteri professionali di "efficacia ed appropriatezza", in relazione alla patologia di cui il paziente possiede l' attestato di esenzione. Possono essere ammessi alla pluriprescrizione  (massimo 6 pezzi per ricetta) sia i farmaci di fascia  A che quelli di fascia B.