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BOCCIATA
DAL CONSIGLIO DI STATO LA NUOVA CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE FIRMATA A
MARZO
MEDICI
FAMIGLIA: FIMMG - NON VINCOLANTE PARERE CONSIGLIO STATO
Roma, 24 mag. (Adnkronos
Salute) - ''Il parere del Consiglio di Stato in merito alla convenzione di
medicina generale non e' assolutamente vincolante''. Lo ha detto all'Adnkronos
Salute Mario Falconi, segretario generale della Fimmg, commentando il 'verdetto
negativo' dei giudici amministrativi sull'accordo siglato a marzo tra medici di
famiglia e Servizio sanitario nazionale. ''Si tratta comunque - ha aggiunto
Falconi - di un parere che ci aspettavamo. Avevamo chiesto piu' volte di
semplificare l'iter di registrazione della convenzione proprio per evitare
questi ostacoli. E, non a caso, il Consiglio dei ministri del governo precedente
aveva gia' approntato una legge ad hoc che purtroppo e' stata fermata dal
successivo blocco parlamentare''. Falconi ha gia' chiesto un incontro al
ministro della Sanita', Umberto Veronesi, per valutare i prossimi passi da fare.
''Ma se ci sara' qualcosa da cambiare nella convenzione - ha precisato il leader
della Fimmg - mi auguro che prevalga il buon senso. Questo accordo, seppure
appena firmato, scade nel dicembre 2000. Nulla vieta che il governo riapra il
tavolo anche per recepire alcune indicazioni del Consiglio di Stato''.
Secondo i camici bianchi
della Fimmg, pero', i giudici amministrativi invadono eccessivamente il campo
della contrattazione delle parti. ''Si tratta di un'ingerenza esagerata. Forse -
ha polemizzato Falconi - al tavolo delle trattative dovrebbero sedere anche i
giudici amministrativi''. Il parere del Consiglio di Stato, infatti, ''non
'boccia' solo noi - ha precisato - ma mette sotto accusa un accordo sottoscritto
anche dalla parte pubblica, in particolare dalle Regioni. E non solo. L'accordo
e' stato avallato dal ministero della Sanita' e spedito al Consiglio di Stato
dalla presidenza del consiglio dei ministri''. Insomma, ''il governo - ha
ricordato Falconi - ha tutto l'interesse a difendere cio' che ha sottoscritto
insieme ai medici''.
Per i medici di famiglia, comunque, e' preoccupante l'ingerenza del Consiglio di
Stato che, nel formulare il parere, e' entrato ''con pignoleria'' in dettagli di
tipo sindacale. ''Ritengo - ha concluso il leader - che se dovesse passare una
'politica' del genere le libere contrattazioni tra le parti, in questo Paese,
dovrebbero solo sparire''. (Nsr/Adnkronos Salute)
Da il Sole 24 ORE :
Mercoledì 24 Maggio 2000 norme e tributi
Sanità: sotto accusa alcuni istituti dell'accordo siglato a marzo con il Ssn
Medici di famiglia, convenzione bocciata dal Consiglio di Stato
ROMA
Accesso alla convenzione, associazionismo, libera professione, pensioni:
tutto (o quasi) sbagliato, tutto (o quasi) da rifare. Dopo l'affaire del
sanitometro, il ministro della Sanità Umberto Veronesi si trova a dover
gestire un'altra grana: la nuova convenzione di medicina generale con il
Ssn. Che il Consiglio di Stato, con un parere di ben 34 pagine, ha
letteralmente frantumato. Facendo carta straccia di alcuni degli aspetti
salienti di un accordo, siglato il 9 marzo scorso non senza divisioni
sindacali, che solo per la parte fissa prevede incrementi del 13,5% ai
generalisti. Con un aumento della spesa certamente oltre i mille miliardi l'
anno.
Il parere (101/2000) dei massimi giudici amministrativi è stato notificato
alla parte pubblica martedì 16 maggio. E ora è sul tavolo del ministro, che
deve decidere i prossimi passi: se, quanto e cosa recepire delle numerose
raccomandazioni contenute nel parere obbligatorio del Consiglio di Stato. La
cui decisione arriva, tra l'altro, in stretta coincidenza col parere che,
proprio oggi, la Corte dei conti deve esprimere sul contratto dei medici
pubblici. Ecco intanto i principali atti d'accusa del Consiglio di Stato, il
cui parere peraltro tocca 53 articoli su 76 e anche un folto pacchetto di
norme finali e transitorie.
Accesso. Per il Consiglio di Stato sono state violate le disposizioni
legislative in materia di diritti acquisiti dei medici abilitati entro il 31
dicembre 1994: di conseguenza, ai medici in possesso di attestato va
attribuito un punteggio inferiore ai 7,20 previsti. Di più: l'equipollenza
dei titoli, ai sensi della normativa vigente, va richiamata nella
convenzione. Sono state inoltre violate le norme della "par condicio"
dell'
istituto sulla gravidanza. E ancora, si afferma nel parere: la riserva di un
'aliquota dell'80% degli incarichi vacanti in favore dei medici con l'
attestato di formazione «urta contro il principio di riconoscimento dei
diritti acquisiti dei medici convenzionati ante 1995».
Associazionismo. Il sistema previsto crea, secondo i giudici, una lesione
per illegittimità «del requisito di tendenziale esclusività e fiduciarietà
che caratterizza la prestazione del medico convenzionato». Requisito
ribadito dal Dlgs 502/92 «che parla di rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni». E tanto è vero il carattere dell'
"individualità", che secondo i giudici dopo la pubblicazione
dell'accordo
collettivo si deve passare a una «regolamentazione del singolo rapporto» da
instaurare con il medico attraverso una convenzione. Ecco così una raffica
di bocciature: alla possibilità «incondizionata» per il medico associato di
prestare la propria attività agli assistiti dei colleghi associati; alla
sostituzione «automatica» tra medici della stessa associazione; alla
chiusura anticipata di uno degli studi che fanno capo all'associazione; all'
accesso alle schede dei pazienti di altri colleghi; alla possibilità di
operare in più studi; alla possibilità di inserire tra i soci anche medici
non convenzionati col Ssn.
Libera professione. «L'espansione delle strutture e delle competenze rimesse
all'associazionismo convenzionale», afferma la decisione, rischia di essere
usata come «schermo per aggirare gli obblighi» che fanno capo al medico:
prime fra tutte, le modalità di svolgimento della libera professione.
Istituto che, comunque, va rivisto: quanto meno per definire una «più
precisa qualificazione di libera professione occasionale», anche per evitare
che «termini confusi possano dar luogo a controversie e abusi».
Pensioni. La disposizione prevista - «che rimanda a una specifica intesa tra
le parti firmatarie e dopo la definizione nelle sedi competenti» - è
giudicata «troppo generica e indeterminata nel tempo», in violazione di
quanto stabilito dal Dlgs 502/92 (articolo 15 nonies).
Roberto Turno
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