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ALLE AZ.SANITARIE
ALL'INRCA
ALLE OO.SS. DEI MEDICI E DEI FARMACISTI
AGLI ORDINI DEI MEDICI E FARMACISTI
L O R O S E D I
Oggetto :nota esplicativa alla deliberazione della Giunta regionale n. 1311/2003
L'atto n.1311 adottato in data 30.09.2003, avente per oggetto :"interventi per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata" fa obbligo al medico di prescrivere e al farmacista di dispensare una sola confezione di ogni specialità medicinale/generico fino ad un massimo di due specialità /generico diverse per ricetta.
Sono previste deroghe per gli antibiotici monodose , per i medicinali somministrati per fleboclisi, per la terapia del dolore (legge 12/2001) e per tutti gli affetti da una patologia cronica (invalidi compresi) per i quali la prescrizione è limitata a due pezzi per ricetta, infatti non è espressamente limitata ai soli soggetti esenti per patologia in base al D.M. 329/1999, punto 4) della delibera 1311/2003.
In considerazione che le nuove disposizioni non sono pervenute tempestivamente a tutti i medici, le ricette spedite nella prima settimana di applicazione non saranno oggetto di contestazione, così come è stato convenuto nella riunione del 6 ottobre c.m. con i responsabili dei servizi farmaceutici delle az. sanitarie.
Per quanto riguarda il punto 2 dell'atto "non è consentito rilasciare allo stesso assistito più ricette con prescrizione dello stesso farmaco nello stesso giorno, né può essere rinnovata prima di una settimana dal completamento della terapia in atto" ovvero entro una settimana dal termine della cura in atto, si precisa in altri termini che il rinnovo della prescrizione per il proseguimento, mediamente, va effettuato durante l'ultima settimana di terapia. La disposizione deve valere per le prescrizioni che coprono almeno una settimana di cura. Nel caso in cui il farmaco contenuto in una confezione non sia sufficiente a coprire una settimana di terapia si potranno prescrivere due confezioni in un'unica ricetta.
La normativa per quanto riguarda l'attestazione dell'esenzione non è modificata.
Si fa presente che questo provvedimento temporaneo che incide sull'attività professionale degli operatori sanitari senza limitare e penalizzare l'uso del farmaco, si è reso improcrastinabile insieme ad altre iniziative per la razionalizzazione delle prestazioni rese al cittadino e per la loro compatibilità economica .
Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE (Dr. Giuseppe Zuccatelli)
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