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Privacy: Medici di famiglia esclusi
dall’obbligo di notifica
Il Garante per il
trattamento dei dati personali, in data 26 aprile ha risposto ai quesiti
sollevati dalla FIMMG in merito alla notifica del trattamento/notifica, da
effettuare, per chi vi è obbligato, entro il 30 aprile, con relativo
versamento dei diritti di segreteria, pari a 150 Euro.
La lettura del documento, scritto in linguaggio giuridico non sempre di
agevole interpretazione, consente, in buona sostanza, di evincere come i
medici di famiglia siano esclusi dall'obbligo della notifica, sia per
l'attività svolta in forma singola che per quella svolta in forma associata.
Per quanto attiene alle banche dati regionali e di ASL, l'obbligo della
notifica non è in capo al medico, ma all'ente gestore (ASL, Regione, ecc...)
che assume il ruolo di titolare del trattamento. E' il caso, tra gli altri,
del sistema SISS della Regione Lombardia. Per quanto riguarda le medicine in
rete, la notifica sarebbe obbligatoria solo nel caso che, oltre alla
consultazione della banca dati, si verificasse anche la prestazione del
servizio sanitario per via telematica, cosa che non sembra rientrare nella
comune attività della medicina di famiglia.
Esiste nel documento il
riferimento ad un trattamento, per il quale vige l'obbligo di notifica,
effettuato da "un soggetto associativo distinto dai professionisti che pure
vi aderiscono".
Non è chiaro a quale soggetto l'Autorità si riferisca. Per quanto attiene
alle Cooperative solitamente queste ultime non effettuano trattamenti per
conto dei soci. Se così però avvenisse, l'obbligo della notifica sarebbe in
capo al Presidente della Cooperativa e non del singolo medico. Tale
fattispecie non è diffusa, al momento nella Regione Marche, quindi non ci
riguarderebbe.
Su questi aspetti ancora da
chiarire, comunque, la FIMMG nazionale si è ulteriormente attivata al fine
di addivenire ad una certezza sui comportamenti da tenere per non incorrere
nei rigori della legge.
Per avere ulteriori
informazioni e aggiornamenti su tale vicenda, può essere consultato il sito
www.fimmg.org
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