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NONOSTANTE LA LUNGA E SOLITARIA BATTAGLIA
DELLA FIMMG
DAL 1° GENNAIO 2004 ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE E ASSURDE NORME SULLA PRIVACY
Una legge dai giusti
principi sacrificati sull'altare della cieca burocrazia
L'1.1.2004 entrerà in
vigore il codice in materia di protezione dei dati personali (legge
delega 127/2001).
Il nuovo codice che riunisce la normativa in precedenza contenuta nella
legge 675/1996 e in varie
disposizioni di legge e regolamenti, avrà un impatto pesantissimo
sull'attività quotidiana del medico di famiglia.
Nonostante le ferme
prese di posizione della FIMMG la normativa non è stata modificata ed
esporrà la professione ad un aggravio burocratico insostenibile e a rischio
di pesanti sanzioni, mentre gli elementi di maggior tutela del cittadino
sembrano essere più di natura formale che sostanziale. La FIMMG continua
inoltre a sostenere la necessità di una modifica legislativa che, allineando
l'Italia alla maggior parte dei paesi europei, non richieda il consenso
esplicito del cittadino per il trattamento dei dati ai soli fini di diagnosi
e cura, in quanto limitativo dell'efficienza del SSN, con conseguenti rischi
per la salute, bene primario tutelato dalla Costituzione. La FIMMG non ha
intenzione di abbandonare la battaglia e sta predisponendo ulteriori
iniziative di protesta tra le quali l'autodenuncia dei massimi dirigenti
all'autorità giudiziaria.
A nulla sembra essere
servita la linea collaborativa adottata dalla FNOMCeO, che aveva annunciato,
dopo l'incontro con l'Autorità Garante della Privacy, quanto meno un rinvio
dell'entrata in vigore della normativa, rinvio del quale, a tutt'oggi, non
ci è giunta notizia.
I contenuti del codice e i profili sanzionatori sono tali che nessun medico
potrà esimersi dal leggere integralmente il testo, tuttavia sembra utile
richiamarne almeno i contenuti fondamentali.
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Il consenso al
trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato anzichè
con un atto scritto dell'interessato anche oralmente. In tal caso i medico
dovrà provvedere ad annotare il consenso. Un consenso espresso solo in
forma orale senza la firma del paziente può essere sempre negato a
posteriori.
Per i trattamenti iniziati prima del 1 gennaio 2004 (cioè per gli
assistiti già in carico), la raccolta del consenso, ai sensi di una norma
transitoria contenuta
nell'articolo 181, può avvenire
anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più
tardi entro il 30 settembre 2004. Che cosa avverrà dei dati in possesso
del medico se un assistito non si presenterà entro il 30 settembre?
Dovranno essere distrutti? Il medico dovrà attivarsi per rintracciare
l'assistito, e come?
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Il consenso dovrà
ovviamente essere preceduto da un'informativa al cittadino, informativa
che secondo il Codice dovrà essere fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo
13 comma 3 eventualmente integrati anche oralmente, in relazione a
particolari caratteristiche del trattamento.
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L'articolo 83 prevede inoltre che
il responsabile, cioè nel nostro caso il medico, adotti soluzioni volte a
rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa.
In pratica si riportano indietro le lancette della storia con il divieto
di chiamare le persone in sala di attesa con il loro nome e cognome; a
nulla sono valsi anni di battaglie, anche delle organizzazioni di tutela
dei cittadini, per evitare che i pazienti venissero chiamati e
identificati attraverso un numero.
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Per quanto riguarda le
ricette per ora nulla è variato per le prescrizioni in ambito di SSN: una
norma transitoria rinvia al 2005 l'applicazione degli ormai famosi adesivi
che dovrebbero occultare il nome dell'assistito. Per quanto riguarda
invece le prescrizioni al di fuori del SSN, per i farmaci non ripetibili
non si potranno più riportare le generalità dell'assistito. Per tali
farmaci il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Attenzione però ai farmaci non ripetibili: c'è ancora l'obbligo dei
formalismi, quindi anche di riportare le generalità dell'assistito: il
mancato rispetto dei formalismi per i farmaci non ripetibili comporta
significative sanzioni amministrative.
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L'articolo 33 e un successivo
allegato riepilogano le misure
minime di sicurezza per conservare i dati, siano essi in formato digitale
o in formato cartaceo. Ne raccomandiamo la lettura, perchè si tratta di
norme necessarie sotto il profilo tecnico, ma alle quali è stata aggiunta
anche una buona dose di ulteriore burocrazia.
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Ricordiamo alcune
delle sanzioni previste per gli inadempienti:
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in caso di mancata
attuazione delle misure minime di sicurezza di cui
all'articolo 33 sono previsti
l'arresto sino a 2 anni e un'ammenda da 10.000 a 50.000 Euro.
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per omessa o
inidonea informativa all'interessato è prevista un'ammenda da 3.000 a
18.000 Euro, che, nei casi di maggiore rilevanza, passa a 5.000 - 30.000
Euro.
L'articolo 167 prevede poi le
sanzioni in caso di trattamento illecito, che comportano importanti misure
detentive.
Tutto questo è passato
nel disinteresse più totale e solo la FIMMG sembra essersi accorta del
problema.
Siamo convinti che i
nostri assistiti siano più tutelati dal Codice di Deontologia Medica che da
norme come queste: anche per loro non smetteremo di cercare, in tutti i
modi, di modificare questa legge.
N.B.
Coloro che volessero
inviare fax o e-mail di protesta al Ministro della Salute e al Garante per
la Privacy possono farlo a questi recapiti:
Si invitano i medici a
chiedere consiglio su come comportarsi (ricetta bianca con o senza nome?
- diagnosi e cura senza trattamento dei dati? - consenso acquisito solo
oralmente? - ecc.) al presidente della Fnomceo
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