NONOSTANTE LA LUNGA E SOLITARIA BATTAGLIA DELLA FIMMG
DAL 1° GENNAIO 2004 ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE E ASSURDE NORME SULLA PRIVACY

 

Una legge dai giusti principi sacrificati sull'altare della cieca burocrazia

 

L'1.1.2004 entrerà in vigore il codice in materia di protezione dei dati personali (legge delega 127/2001).
Il nuovo codice che riunisce la normativa in precedenza contenuta nella legge 675/1996 e in varie disposizioni di legge e regolamenti, avrà un impatto pesantissimo sull'attività quotidiana del medico di famiglia.

Nonostante le ferme prese di posizione della FIMMG la normativa non è stata modificata ed esporrà la professione ad un aggravio burocratico insostenibile e a rischio di pesanti sanzioni, mentre gli elementi di maggior tutela del cittadino sembrano essere più di natura formale che sostanziale. La FIMMG continua inoltre a sostenere la necessità di una modifica legislativa che, allineando l'Italia alla maggior parte dei paesi europei, non richieda il consenso esplicito del cittadino per il trattamento dei dati ai soli fini di diagnosi e cura, in quanto limitativo dell'efficienza del SSN, con conseguenti rischi per la salute, bene primario tutelato dalla Costituzione. La FIMMG non ha intenzione di abbandonare la battaglia e sta predisponendo ulteriori iniziative di protesta tra le quali l'autodenuncia dei massimi dirigenti all'autorità giudiziaria.

A nulla sembra essere servita la linea collaborativa adottata dalla FNOMCeO, che aveva annunciato, dopo l'incontro con l'Autorità Garante della Privacy, quanto meno un rinvio dell'entrata in vigore della normativa, rinvio del quale, a tutt'oggi, non ci è giunta notizia.
I contenuti del codice e i profili sanzionatori sono tali che nessun medico potrà esimersi dal leggere integralmente il testo, tuttavia sembra utile richiamarne almeno i contenuti fondamentali.

  1. Il consenso al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato anzichè con un atto scritto dell'interessato anche oralmente. In tal caso i medico dovrà provvedere ad annotare il consenso. Un consenso espresso solo in forma orale senza la firma del paziente può essere sempre negato a posteriori.
    Per i trattamenti iniziati prima del 1 gennaio 2004 (cioè per gli assistiti già in carico), la raccolta del consenso, ai sensi di una norma transitoria contenuta nell'articolo 181, può avvenire anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004. Che cosa avverrà dei dati in possesso del medico se un assistito non si presenterà entro il 30 settembre? Dovranno essere distrutti? Il medico dovrà attivarsi per rintracciare l'assistito, e come?

  2. Il consenso dovrà ovviamente essere preceduto da un'informativa al cittadino, informativa che secondo il Codice dovrà essere fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13 comma 3 eventualmente integrati anche oralmente, in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

  3. L'articolo 83 prevede inoltre che il responsabile, cioè nel nostro caso il medico, adotti soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa.
    In pratica si riportano indietro le lancette della storia con il divieto di chiamare le persone in sala di attesa con il loro nome e cognome; a nulla sono valsi anni di battaglie, anche delle organizzazioni di tutela dei cittadini, per evitare che i pazienti venissero chiamati e identificati attraverso un numero.

  4. Per quanto riguarda le ricette per ora nulla è variato per le prescrizioni in ambito di SSN: una norma transitoria rinvia al 2005 l'applicazione degli ormai famosi adesivi che dovrebbero occultare il nome dell'assistito. Per quanto riguarda invece le prescrizioni al di fuori del SSN, per i farmaci non ripetibili non si potranno più riportare le generalità dell'assistito. Per tali farmaci il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
    Attenzione però ai farmaci non ripetibili: c'è ancora l'obbligo dei formalismi, quindi anche di riportare le generalità dell'assistito: il mancato rispetto dei formalismi per i farmaci non ripetibili comporta significative sanzioni amministrative.

  5. L'articolo 33 e un successivo allegato riepilogano le misure minime di sicurezza per conservare i dati, siano essi in formato digitale o in formato cartaceo. Ne raccomandiamo la lettura, perchè si tratta di norme necessarie sotto il profilo tecnico, ma alle quali è stata aggiunta anche una buona dose di ulteriore burocrazia.

  6. Ricordiamo alcune delle sanzioni previste per gli inadempienti:

    1. in caso di mancata attuazione delle misure minime di sicurezza di cui all'articolo 33 sono previsti l'arresto sino a 2 anni e un'ammenda da 10.000 a 50.000 Euro.

    2. per omessa o inidonea informativa all'interessato è prevista un'ammenda da 3.000 a 18.000 Euro, che, nei casi di maggiore rilevanza, passa a 5.000 - 30.000 Euro.

L'articolo 167 prevede poi le sanzioni in caso di trattamento illecito, che comportano importanti misure detentive.

Tutto questo è passato nel disinteresse più totale e solo la FIMMG sembra essersi accorta del problema.

Siamo convinti che i nostri assistiti siano più tutelati dal Codice di Deontologia Medica che da norme come queste: anche per loro non smetteremo di cercare, in tutti i modi, di modificare questa legge.


N.B.

Coloro che volessero inviare fax o e-mail di protesta al Ministro della Salute e al Garante per la Privacy possono farlo a questi recapiti:

 

 

  • Fimmg Nazionale
    Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
    Tel. 06.54.89.66.25 - Fax 06.54.89.66.45
    http://www.fimmg.org


 

Si invitano i medici a chiedere consiglio su come comportarsi (ricetta bianca con o senza nome? - diagnosi e cura senza trattamento dei dati? - consenso acquisito solo oralmente? - ecc.) al presidente della Fnomceo