IVA sui Certificati Medici(nota riassuntiva della circolare n°4 dell'Agenzia delle Entrate. a cura di E.Spinozzi)
L’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n°4/E del 28 gennaio 2005 chiarisce il regime applicativo dell’IVA ai diversi casi di prestazioni mediche in conseguenza dell’orientamento espresso in proposito dalla Corte di Giustizia UE. Alcuni concetti chiave: Principio generale: ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo è soggetta a IVA;
A titolo semplificativo si può riassumere:
Prestazioni esenti IVA rese dai Medici di Famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali ed istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone. Sul Certificato occorre che sia menzionata la finalità principale (prestazione di diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione) per cui si suggerisce l’ uso della dicitura “… si certifica, per la tutela di salute, che …” L’onorario riportato su ricevuta sanitaria (rilasciata su moduli attualmente in commercio) è esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.
Prestazioni soggette a IVA (prestazioni ad uso amministrativo). Sono espressamente elencate nella Circolare le seguenti certificazioni:
L’onorario riportato su ricevuta sanitaria (rilasciata su moduli attualmente in commercio) è assoggettato ad aliquota ordinaria IVA del 20%.
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