IVA sui Certificati Medici

(nota riassuntiva della circolare n°4 dell'Agenzia delle Entrate. a cura di E.Spinozzi)

 

L’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n°4/E del 28 gennaio 2005 chiarisce il regime applicativo dell’IVA ai diversi casi di prestazioni mediche in conseguenza dell’orientamento espresso in proposito dalla Corte di Giustizia UE.

Alcuni concetti chiave:

Principio generale: ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo è soggetta a IVA;

  •  L’esenzione IVA di una prestazione costituisce una deroga al principio generale;

  • Principio particolare: non tutte le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche sono esenti IVA;

  • L’esenzione IVA va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni sanitarie che hanno come finalità principale la tutela della salute (diagnosi, prevenzione, cura, riabilitazione);

  • Per salute si intende: salute psico-fisica della persona, salute della collettività, salute nel posto di lavoro;

  • L’IVA, con aliquota ordinaria del 20%, si applica a quelle prestazioni sanitarie che hanno come finalità principale un uso amministrativo.

 

A titolo semplificativo si può riassumere:

 

Prestazioni esenti IVA rese dai Medici di Famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali ed istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone.

Sul Certificato occorre che sia menzionata la finalità principale (prestazione di    diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione) per cui si suggerisce l’ uso della dicitura “… si certifica, per la tutela di salute, che …”

L’onorario riportato su ricevuta  sanitaria  (rilasciata su moduli attualmente in commercio)  è  esente   IVA   ai   sensi   dell’art. 10,  comma 1,  n. 18   del   D.P.R.  633/1972   e   successive modificazioni.

 

Prestazioni soggette a IVA (prestazioni ad uso amministrativo). Sono espressamente elencate nella Circolare le seguenti certificazioni:

 

  • Certificazioni, consulenze e perizie medico legali
(finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno)
  • Certificazione peritale per infortuni redatte su modello specifico
(moduli prestampati assicurativi)
  • Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa
 
  • Certificazione per riconoscimento di invalidità civile  
(moduli prestampati indirizzati a Commissioni Invalidi Civili)
  • Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria
(moduli INPS)

         

        

L’onorario riportato su ricevuta  sanitaria  (rilasciata su moduli attualmente in commercio)  è  assoggettato ad aliquota ordinaria IVA del 20%.