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Niente Irap sui medici di
base
La
sentenza della Ctr della Puglia n. 146, del 17 gennaio 2006, sostiene non
essere caratterizzata dall'autonoma organizzazione l'attività dei medici di
base convenzionati con le Asl.
Di
conseguenza, i redditi di lavoro autonomo da essi prodotti non andrebbero
soggetti ad imposta sul reddito delle attività produttive (Irap). Ciò poiché
il medico di base esercita l’incarico sotto il potere di sorveglianza delle
Asl, a seguito di un concorso per titoli e con l'iscrizione in speciali
elenchi. Egli deve, per l’esercizio dell’attività, aprire l’ambulatorio
nella località assegnatagli, non può superare un numero massimo di
assistiti, é tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura e di
esecuzione delle visite domiciliari e deve comunicare in via preventiva
l'assenza per ferie.
Questi adempimenti obbligatori portano, quindi, ad escludere che esista
un’organizzazione autonoma.
Fonte: Il Sole – 24 Ore, 7 Marzo 2006
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E’ questa la
notizia apparsa sul Sole 24 del 7 Marzo. Gli uffici competenti della Fimmg
stanno valutando la portata di questa notizia fin dalla prossima
dichiarazione dei redditi
La questione fondamentale intorno alla quale si svolge l’attuale contenzioso
IRAP per il medico di medicina generale consiste nello stabilire se
l’organizzazione in mezzi ed attività del medico di famiglia sia
indispensabile o secondaria alla prestazione d’opera intellettuale per il
conseguimento della finalità assistenziale. Manca infatti il criterio
oggettivo per valutare il livello di organizzazione che determina un
incremento del reddito prodotto. I ricorsi dei medici di famiglia alle
Commissioni Tributarie Regionali hanno ottenuto risposte contraddittorie.
Per esempio l’ultima sentenza della commissione tributaria regionale della
Puglia, in contrasto, peraltro, con quella dell’Abruzzo, esenta i medici di
famiglia dall’assoggettamento all’IRAP, perché non li considera svolgere
un’attività autonomamente organizzata.
Gli Uffici periferici, in ogni caso, ricorrono alle sentenze dei giudici di
appello presso la Cassazione. La Cassazione non ha fino ad ora preso
posizione, preferendo lasciare inevasi i ricorsi perché attende il
pronunciamento della Corte di Giustizia Europea in merito alla legittimità
dell’IRAP italiana e di alcuni altri Stati. Essa dovrà stabilire, in estrema
sintesi, se l’IRAP configuri o meno un doppione dell’IVA. La sentenza della
Corte di Giustizia Europea è prevista per il prossimo 14 marzo e sulla base
di quella ci si aspetta che la Cassazione prenda posizione anche in merito
alla questione della definizione della organizzazione del lavoro dei medici
convenzionati.
In pratica, ai singoli medici non conviene fare ricorso, ma semplicemente
chiedere il rimborso con il modulo apposito. Chi ha già presentato ricorso,
se lo ha visto respingere, deve invece procedere nei gradi di giudizio,
altrimenti perde il diritto all’eventuale rimborso.
Il modulo per la richiesta di rimborso (riservato
iscritti FIMMG)
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