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In relazione alle notizie da più parti diffuse, dalla società Consulcesi in particolare, circa la sentenza del Tribunale di Roma in data 1°.12.2006 con cui lo Stato Italiano è stato condannato a risarcire il danno provocato dal mancato recepimento delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, appare opportuno formulare, al fine della maggiore chiarezza, le considerazioni che seguono: - la pronuncia di condanna citata è stata effettivamente emessa da detto Tribunale. Essa non può tuttavia assumere la rilevanza che l’enfasi che ne ha caratterizzato l’annuncio sembra attribuirle, nel senso che per nessuna ragione può ritenersi risolutiva della importante questione. La sentenza in esame, purtroppo, non costituisce una inversione di tendenza rispetto alle posizioni dallo stesso Tribunale (e da altri in Italia) precedentemente assunte le quali hanno come è noto impedito l’accoglimento di identiche domande risarcitorie. La pronuncia richiamata, omette infatti di affrontare il profilo più delicato, attinente appunto la prescrizione del diritto vantato dai professionisti interessati ad ottenere la remunerazione per la formazione specialistica da ciascuno svolta negli anni dal 1983 al 1991. Lo stesso essenziale profilo cioè su cui la giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Roma, ha sino ad ora motivato il rigetto delle pretese economiche vantate dai medesimi specialisti, ritenendo prescritto il relativo diritto in quanto decorso un quinquennio dalla frequenza di ciascun anno di specializzazione. Le ragioni che hanno impedito al Tribunale che ha emesso la sentenza del 1°.12.2006 di statuire sul punto, non sono attribuibili a dimenticanza del giudice, ma esclusivamente alla mancata formalizzazione della eccezione stessa nel processo da parte della Avvocatura dello Stato. Tal genere di eccezione non è rilevabile d’ufficio, di conseguenza il giudice non ha potuto assumere sul punto posizione alcuna. Non sono ovviamente note le motivazioni per le quali la Avvocatura dello Stato non abbia dispiegato l’eccezione, cosa che ha invece fatto nella totalità degli altri procedimenti definiti e/o pendenti. Certo è che a causa di quanto avvenuto il Tribunale di Roma non poteva non ritenere la fondatezza della domanda, in conformità dei principi precedenti affermati. Le stesse sentenze negative che si sono succedute hanno infatti tutte – nessuna esclusa – ritenuta accertata la sussistenza del diritto fatto valere, dichiarandolo però prescritto in accoglimento della specifica eccezione formulata dalla difesa dello Stato. Il mancato ingresso della eccezione nel processo conclusosi con la sentenza più volte citata ha in altri termini consentito al Tribunale di confermare da un lato la sussistenza del diritto e di non dichiararne dall’altro la intervenuta prescrizione. Ciò posto, chiarito quanto sopra, è opportuno infine rilevare che la tesi prevalente in giurisprudenza, che come si è visto ha fondato sulla intervenuta prescrizione il rigetto delle molteplici domande risarcitorie, non è tuttavia oggettivamente condivisibile in quanto in contrasto con principi consolidati nell’ordinamento giuridico nazionale ed europeo. Il che significa – in sintesi – che se sussistono ragioni forti in diritto che fanno ritenere meritevoli di accoglimento le pretese risarcitorie vantate (anche cioè nei giudizi pendenti di primo e secondo grado in cui l’eccezione è stata tempestivamente dispiegata), è certo che dare per scontato esisti positivi definitivi appare poco opportuno oltre che poco corretto, stante la situazione processuale complessiva sulla quale la soggettività della valutazione del giudice è destinata ad incidere, in un senso o nell’altro, in modo determinante.
Jesi 12.6.2007
Avvocato Cesare Serrini
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